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Processo Breve: riflessioni a prima lettura |
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Scritto da Riccardo Fuzio
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Non ci si può sottrarre a brevi riflessioni, a prima lettura, della proposta di legge cd. del “processo breve”. Non vogliono essere spunti polemici ma, necessariamente, non si può tacere su alcuni elementi di indubbia irrazionalità.
1. Già, in altre occasioni, si è rilevato – a prescindere dai Governi e Ministri in carica - che il tema della giustizia è costituito dalla lentezza ed inefficienza del sistema giudiziario del cui funzionamento ogni potere dello Stato ed ogni operatore ha la sua parte di responsabilità.
Molti sono stati i moniti del Presidente Ciampi e del Presidente Napolitano, vari e numerosi gli interventi degli operatori della giustizia e della ANM.
E’ un fatto, però, che il processo non può essere reso più breve per “ editto” del legislatore ma richiede una programmazione e riorganizzazione del sistema. Un progetto complessivo, con tempi e modi di adeguamento normativo ed organizzativo, che può produrre risultati positivi solo a condizione di un impegno corale.
2. Questa è la premessa ed il quadro entro cui si cala la proposta in esame, mentre è tuttora in discussione in Parlamento il disegno di legge n. 1440 che tratta delle stesse materie.
Per cominciare non può non lasciare esterrefatti l’ultima disposizione della proposta. L’art. 3: a) elimina la ordinaria vacatio legis e, mentre ci si aspetterebbe una previsione di dilatazione del termine ordinario ( 15 gg., art. 73 Cost.), con sorpresa dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; b) non solo, l’art.3, 2 comma, senza alcuna considerazione dei profili di organizzazione e dell’impatto che una novella di tal genere può generare sui singoli uffici, prevede che la disposizione che introduce l’estinzione del processo per decorso del tempo ragionevole si applica a tutti i processi in corso in primo grado dal giorno dopo della pubblicazione della legge.
3. La nuova disciplina intende dare attuazione al principio della ragionevole durata ed infatti modifica la cd. legge Pinto. E’ l’unica parte della proposta che può essere condivisa nella sua filosofia. Essa recepisce, a livello normativo, i parametri affermati dalla Corte europea e che avevano già trovato attuazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sempre a livello di principio, è meritevole di condivisione la conversione della procedura di riconoscimento della violazione del principio di ragionevole durata, mediante equa riparazione, verso una funzione di sollecitazione alla definizione del processo ( Si tratta di funzione già parzialmente attuata dalla Procura Generale della Corte di cassazione che ha piegato, a tale finalità, l’istruttoria conseguente alla trasmissione del decreto di condanna emesso dalle Corti di appello allorquando si tratta di giudizi ancora in corso).
La proposta, peraltro, non considera il dispendio di tempo ed energie che si produce nella ricerca di responsabilità individuali sul piano disciplinare, a fronte dell’esistenza della fattispecie di illecito disciplinare per omessa segnalazione di condotte rilevanti da parte del Capo dell’Ufficio.
4. Le modifiche alla legge Pinto presentano, però, anche aspetti di problematicità e di incongruenza. La corsia preferenziale che dovrebbe conseguire al giudizio civile, dopo l’avviso ( ad opera della già gravate Corti di appello) del deposito della domanda di equa riparazione, è costituita da criteri “ innocui” non facilmente individuabili e che, se mai, andrebbero fatti rientrare nel nuovo art.81 bis disp. att. c.p.c. ( il richiamo, invece, è all’art.81, 2 comma, probabile risultato di un refuso e difetto di coordinamento).
Per i processi penali l’accelerazione è operata dalla disposta applicazione delle norme sui procedimento con imputati in stato di custodia cautelare. Ma quelle prassi e disposizioni normative esistenti sul punto finiranno per essere annullate negli effetti dal momento in cui si dovranno estendere alla stragrande maggioranza dei processi.
5. Nessun coordinamento o ragione giustificativa esiste tra la possibilità – sia pur ai fini del giudizio per equa riparazione – di aumentare i termini di ragionevole durata (comma 3 ter, dell’art.2 della l. n.89/ 2001) e la “ secca” estinzione dei processi penali per decorso dei termini pur in processi che possono comportare particolare complessità anche se relativi a giudizi per reati con pene inferiori ai 10 anni.
6. Irragionevole è la previsione di applicazione della prescrizione processuale solo per chi non ha riportato precedenti condanne. Se una esigenza di abbreviazione dei tempi della risposta esiste per tutti gli imputati, a maggior ragione per i non recidivi può apparire pericoloso fissare termini draconiani sia per evitare “ giudizi sommari” sia perché, proprio per siffatti imputati, può rendersi necessaria una più complessa istruttoria dibattimentale. Altro è la presunzione di innocenza altra cosa la insufficienza della prova cui potrebbe arrendersi il processo pur di concludersi.
7. Quale il coordinamento tra la dichiarata estinzione del processo e l’eventuale condanna del procedimento Pinto; quali saranno gli effetti della estinzione in termini di responsabilità del magistrato?
8. Il magistrato dell’udienza preliminare e il giudice del dibattimento diverranno arbitri del destino degli imputati in maniera del tutto discrezionale o, peggio, casuale ( si pensi all’omessa notifica di un atto).
9. Nessuna considerazione è stata fatta con riferimento al tempo del passaggio del fascicolo tra il momento della pubblicazione della sentenza e quello in cui il fascicolo perviene al giudice dell’impugnazione.
Parimenti si utilizza la formula di “emissione” della sentenza senza tener conto delle frazioni temporali tra lettura del dispositivo, redazione e deposito della motivazione, pubblicazione della sentenza.
10. Alla lett. d) del nuovo art. 346 bis compare il termine “sentenza irrevocabile” senza tener conto che la sentenza di rinvio potrebbe essere oggetto di un secondo annullamento con rinvio.
11. Indefiniti i criteri ( al di là dell’abbreviazione dei termini a comparire) in base ai quali le azioni di parte civile trasferite in sede civile acquistano la precedenza sugli altri giudizi civili. E, soprattutto, si omette di considerare la grave dispersione che conseguirà in sede civile di tutti gli accertamenti istruttori compiuti in sede penale ( si pensi a complesse consulenze o perizie tecniche).
12. In conclusione, lo stato della giustizia è in situazione di emergenza. Da tempo, la stessa ANM ha denunciato la mancanza di effettività della risposta giudiziaria. Si tratta di cambiare una intera impostazione e di imprimere una svolta epocale all’intero sistema giustizia: civile, penale, indagini preliminari, organizzazione degli uffici, personale di cancelleria, magistratura onoraria, classe forense ed intera cultura giuridica del Paese.
A fronte di ciò la pochezza della relazione testimonia che la proposta legislativa non trova altra giustificazione nella immotivata urgenza del provvedimento. Nessuna valutazione sull’assetto attuale del processo penale di cui, in questi giorni, si è appena celebrato il ventennale. Nessun approfondimento sugli effetti a brevissimo termine sui giudizi pendenti e quelli sui quali sono in corso le indagini preliminari. Nessun monitoraggio sullo stato delle cancellerie.
E’ la resa della giustizia che, ancora una volta, si vuole far passare come una resa dovuta all’incapacità della magistratura mentre, in realtà, diventa una resa dello Stato.
La discussione tra difesa dal processo e difesa nel processo è troncata dall’opzione finale per la estinzione e per la morte del processo!
Crediamo che tutto ciò non possa essere vero almeno fin quando ci saranno donne e uomini che vogliono comprendere e ragionare.
Roma, 14 novembre
Riccardo Fuzio
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